La dinamica di una polizza cristalli prevede la pronta sostituzione o riparazione di vetri e cristalli frantumati, in riferimento a fatti o atti provocati con dolo o per via accidentale, secondo il verificarsi di un sinistro da attribuire al proprio veicolo durante la circolazione su strada.
La polizza cristalli, in tal modo, opera in maniera completa provvedendo all’intera lavorazione e montaggio dei cristalli, avvalendosi di contratto puntuale che ogni compagnia assicuratrice propone per completare o specificare la tradizionale polizza di responsabilità civile espressamente richiesta e garantita dalla legge.
Una polizza cristalli, essendo un’assicurazione di primo rischio assoluto, pone determinati limiti di competenza, escludendo nell’analisi periziale dei danni ogni caso di scheggiatura o rigatura degli stessi; inoltre, secondo quanto stabilito dal contratto, la polizza non può coprire quei danni relativi a particolari eventi o situazioni, come ad esempio accade per gli atti di guerra o le operazioni militari, fatalità naturali e manifestazioni popolari e lotte civili, inoltre in caso di trasporti o restauro di edifici, esplosioni anche di tipo atomico, casi in cui è evidente il dolo dell’assicurato.
All’avvenimento del sinistro il contraente, comunque, ha tempo 3 giorni per comunicare alla propria assicurazione l’accadimento di cui è stato vittima, in modo da inoltrare al più presto la pratica di risarcimento.
L’indennizzo di una assicurazione cristalli può essere sorretta anche da più compagnie assicuratrici, che in tal modo vanno a coprire ciascuna una determinata fetta del premio consentito senza che venga oltrepassato il valore reale del bene preventivato.
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